Prorogata al 31 dicembre 2023 la normativa transitoria per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo anche a medici in pensione.

 Articolo 36, comma 4-bis (Incarichi a sanitari e operatori socio-sanitari in quiescenza)
Il comma 4-bis - inserito dalla Camera dei deputati - dell'articolo 36 proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 la normativa transitoria che consente il
conferimento - da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale - di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a
dirigenti medici, veterinari e sanitari e al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza (anche se non iscritti al competente albo
professionale in conseguenza del collocamento a riposo), nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza.

Pensionati in camice, incarichi e cumulo prorogati per tutto il 2023
La possibilità di conferire incarichi ai medici pensionati è stata prorogata fino alla fine del prossimo anno e i compensi potranno essere cumulati con l’assegno di pensione. Il chiarimento arriva da un messaggio dell’Inps (il 3287), che spiega gli effetti delle nuove norme sulla possibilità di richiamare in servizio i medici a riposo anche nella fase successiva all’emergenza Covid.

 INCARICHI AI MEDICI PENSIONATI

Nello specifico, la proroga alla possibilità di conferire incarichi ai sanitari in pensione è inserita nella legge che dispone le misure post emergenza pandemica e nel decreto Semplificazioni. È quest’ultimo a estende al 31 dicembre 2023 la possibilità, introdotta dal decreto Cura Italia, di reclutare medici già in pensione con incarichi di lavoro autonomo (anche co.co.co.) della durata massima di 6 mesi.

 IL CUMULO CON LA PENSIONE

La nota dell’Istituto di previdenza fa chiarezza anche sulla possibilità di cumulo tra i compensi percepiti dai medici in pensione richiamati a indossare il camice e l’assegno di pensione. E dal groviglio di norme che si sono succedute nei mesi, emerge che il cumulo è stato esteso fino al 31 dicembre 2023. Sono compresi nella possibilità di cumulo anche i pensionati di “Quota 100” e della cosiddetta “Quota 102”, ovvero chi ha optato per la pensione anticipata con il requisito anagrafico di 64 anni di età e 38 anni di contribuzione da maturare nel 2022. Non potrà invece sommare il reddito per un incarico in camice e la pensione chi ha concluso la carriera e riceve una pensione come “lavoratore precoce”.