Obbligatori per tutti i professionisti sanitari gli ECM sulla Radioprotezione.
Il corso sulla radioprotezione è obbligatorio per tutti i sanitari che operano in ambiti direttamente connessi all’esposizione medica e, limitatamente alle tematiche connesse ai criteri di giustificazione e appropriatezza, dei medici di base e dei pediatri di famiglia.
Crediti maturati e certificazione triennale
Come tutti sappiamo, l’ente che si occupa della certificazione dei crediti ECM è il CoGeAPS (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie), la cui iscrizione è obbligatoria per tutti i professionisti sanitari e dove ciascun professionista sanitario può verificare la propria posizione all’interno dell’area riservata.
Per quanto riguarda la verifica della propria posizione c’è un aspetto molto importante da tenere presente: l’anagrafe dei crediti CoGeAPS non è aggiornata in tempo reale in quanto ci sono tempi di invio e di verifica dei dati che possono richiedere diversi mesi. Resta ferma l’importanza di essere in regola con i crediti in vista della certificazione triennale, l’atto giuridico che attesta il completamento dell’obbligo formativo ECM.
Il 31 dicembre 2022 scade il triennio formativo 2020-2022 ed è richiesto a tutti i sanitari di essere in regola con l’obbligo formativo. Non ci saranno proroghe.
Si ricorda che è possibile acquisire crediti ECM tramite:
- la partecipazione ad eventi residenziali;
- la partecipazione ad eventi fad;
- lo svolgimento di altre attività formative come ad esempio: autoformazione, tutoraggio, pubblicazioni scientifiche, partecipazione a corsi di formazione accreditati all’estero e sperimentazioni cliniche. Queste attività rientrano nella formazione individuale che dà diritto al riconoscimento di “crediti individuali” come previsto dal “Manuale sulla Formazione Continua del Professionista Sanitario”.
Tutti i crediti acquisiti, tramite formazione residenziale o FAD, vengono trasmessi direttamente dai Provider-Organizzatori di eventi al COGEAPS per la dovuta registrazione.
Il sanitario dovrà inserire nella piattaforma COGEAPS tutti i crediti acquisiti che rientrano nella tipologia “crediti individuali” (autoformazione, pubblicazioni, tutoraggio, sperimentazioni, crediti esteri) e le casistiche legate agli esoneri ed esenzioni.
Il COGEAPS non viene aggiornato in tempo reale, in quanto il Provider è tenuto a rendicontare al consorzio i crediti ECM entro:
• 90 giorni dalla conclusione dell’evento, nel caso di formazione residenziale;
• 90 giorni dalla scadenza del corso nel caso di formazione FAD.
In questo lasso di tempo, i crediti ECM effettivamente acquisiti non saranno visibili sul portale COGEAPS, ma saranno comunque utili al conteggio per l’assolvimento dell’obbligo formativo.
Come soddisfare il proprio obbligo formativo (acquisire i crediti ECM)
• È possibile soddisfare il proprio obbligo formativo acquisendo crediti ECM tramite la sola partecipazione ai corsi FAD ed ai soli corsi residenziali in presenza.
• Non è possibile invece soddisfare il proprio obbligo formativo attraverso la sola formazione individuale (ovvero crediti ECM ottenuti con l’autoformazione, pubblicazioni, corsi svolti all’estero in presenza, tutoraggio) in quanto il 40% dell’obbligo formativo triennale deve essere soddisfatto tramite la partecipazione in qualità di discente ad eventi residenziali o FAD.
• Non è possibile soddisfare l’obbligo formativo inserendo soltanto crediti individuali come l’autoformazione. È possibile inserire come autoformazione fino ad un massimo del 20% dell’obbligo formativo individuale.
ECM COVID: bonus di 1/3 dei crediti dell'obbligo formativo 2020/2022 per tutti i professionisti della salute
La Legge n.77 del 17 luglio 2020, ha disposto e approvato l'estensione a tutti i professionisti della salute del bonus ECM. Secondo l'art. 5-bis (Disposizioni in materia di formazione continua in medicina), i crediti formativi del triennio 2020-2022, da acquisire attraverso l'attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo del proprio fabbisogno formativo individuale per tutti i professionisti sanitari.
Crediti ECM in materia di radioprotezione
Per il triennio formativo 2020-2022, l’obbligo di aggiornamento in materia di Radioprotezione è il seguente:
• per i medici specialisti in fisica medica e per tutti gli specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività radiologica complementare, i crediti ECM in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 15% dei crediti complessivi del triennio;
• per gli altri specialisti, i medici di medicina generale e i pediatri di famiglia, i crediti ECM in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 10% dei crediti complessivi del triennio.
Tali percentuali sono riferite all’obbligo formativo individuale.
N.B. Il Ministero della Salute, ha specificato che i medici di qualsiasi specializzazione e modalità di esercizio della professione sono tenuti alla formazione e all'aggiornamento ECM sulla radioprotezione.
Esonero ed esenzione ECM
L’esonero e l’esenzione sono diritti esercitabili esclusivamente su domanda e senza, una precisa richiesta, gli stessi non potranno essere riconosciuti dal sistema automaticamente. I professionisti pertanto devono comunicarle attraverso la piattaforma COGEAPS accedendo alla propria area riservata tramite SPID.
Esenzione per i per i pensionati
La Delibera della Commissione Nazionale Formazione Continua del 14 dicembre 2021 prevede per i professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l’attività professionale l’esenzione dall’obbligo formativo ECM. Per le varie tipologie di esenzione consultare il “Manuale sulla Formazione Continua del Professionista Sanitario”. (https://ape.agenas.it/ecm/normativa.aspx)
Come specificato dalla Delibera CNFC del 04/02/2021, per ''professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l 'attività professionale" si intendono coloro che sono collocati in quiescenza ed esercitano saltuariamente l'attività professionale sanitaria da cui deriva un reddito annuo non superiore a 5.000,00 euro.
Pertanto, il superamento del reddito sopraindicato comporta il decadimento del diritto a fruire dell’esenzione, che va comunicato, accedendo con SPID, attraverso il portale www.cogeaps.it nella sezione dedicata all’esenzione per pensionamento.
In alternativa è possibile compilare il Modulo rinuncia esenzione ECM e trasmetterlo all'Ordine.