La Commissione Giovani ha stilato un breve Vademecum, con le principali informazioni utili per i nuovi iscritti:
1 ISCRIZIONE ALL’ALBO
2 ASSICURAZIONE PROFESSIONALE
3 ENPAM
4 ECM
5 PARTITA IVA
6 PEC
7 CERTIFICATO DI MALATTIA
8 INAIL
9 INPS
10 CONTINUITÀ ASSISTENZIALE
11 CONCORSI
12 CONTATTI
1) ISCRIZIONE ALL’ALBO
L’iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri è un atto necessario per l’esercizio della professione medica o odontoiatrica.
L’iscrizione può essere effettuata solo dopo aver conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia o in Odontoiatria e aver sostenuto con esito positivo l’esame di stato per l’abilitazione alla professione.
La normativa prevede che il medico possa iscriversi all’Ordine della provincia di residenza, ma è possibile anche iscriversi all’Ordine della provincia dove il sanitario ha eletto il domicilio, anche se non svolge ancora una attività lavorativa (secondo il codice civile il domicilio è “il luogo in cui la persona ha la sede principale dei suoi affari e interessi”).
Ulteriori informazioni possono essere richieste o contattando la Segreteria dell’Ordine al seguente numero 0583-467276 o via e-mail (
Per l’iscrizione all’Ordine è necessario il pagamento della tassa obbligatoria annuale.
La legge prevede la cancellazione dall’Albo per morosità e quindi l’impossibilità di esercitare la professione, qualora non si paghi la tassa annuale; è pertanto opportuno essere puntuali nel versamento. A questo proposito, al fine di non risultare irreperibili e quindi insolvibili pertanto suscettibili di cancellazione dall’Albo, si ricorda l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Ordine ogni variazione di indirizzo (DPR 221/50).
Successivamente all’iscrizione all’Ordine, è atto obbligatorio l’iscrizione all’ENPAM (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri) cui la segreteria dell’Ordine provvede in modo automatico per via telematica, per poter poi assolvere all’obbligatorietà della contribuzione.
2) ASSICURAZIONE PROFESSIONALE
Per il medico neolaureato, per il neo specialista, per il neo assunto, l’assicurazione per la responsabilità professionale è una necessità e talvolta anche una condizione imprescindibile richiesta spesso dall’Ente in cui il giovane medico è chiamato ad operare in forma continuativa o saltuaria.
A partire dal 14 agosto 2014, infatti, i medici e gli operatori sanitari sono tenuti a sottoscrivere un'assicurazione per la responsabilità civile professionale a copertura delle richieste di risarcimento danni da parte di pazienti che hanno subito episodi di medical malpractice. Tale obbligo era invero già stato previsto dal Decreto Legge n. 138/2011, convertito con Legge n. 148/2011. In origine, l'entrata in vigore dell'obbligo era stata fissata per l'agosto 2013, poi posticipata al 14 agosto 2014 dal Decreto Legge n. 69/2013, convertito con Legge n. 98/2013. Tale obbligo non trova applicazione nei confronti di medici e altri operatori sanitari dipendenti pubblici del Sistema Sanitario Nazionale, i quali sono tenuti a sottoscrivere la polizza assicurativa in esame solo nel caso di svolgimento di attività privata extramoenia. Ciò è corollario di quanto
stabilito dall'Articolo 28 della Costituzione, ovverosia che “I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici". Pertanto, il soggetto danneggiato ha titolo per richiedere il pagamento dei danni subiti direttamente all'ente pubblico. Le Aziende ed Enti del SSN sono obbligate, per legge e per contratto, a garantire al proprio personale medico di ruolo, precario o convenzionato un’adeguata copertura assicurativa per i danni da responsabilità civile derivanti a terzi, ad eccezione dei casi di dolo o colpa grave. È bene rilevare che, in caso di dolo o colpa grave, tali soggetti possono comunque essere sottoposti ad azione di rivalsa dinnanzi Corte del Conti, al fine di permettere al Sistema Sanitario Nazionale di recuperare l'esborso sofferto. Pertanto, ove un medico operi come dipendente pubblico, questi potrà (pur in assenza di un obbligo a riguardo) sottoscrivere una polizza finalizzata a garantire una copertura in caso di colpa grave (considerando che il dolo, comunque, non può essere assicurato).
Tutto questo è valido anche per i medici in formazione specialistica infatti la legge (v. art. 41, co. 2, D.lgs. n. 368/1999) stabilisce che l’Azienda Sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l’attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all’attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.
3) ENPAM
Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Medici
La Fondazione E.N.P.A.M. (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Medici) è una fondazione senza scopo di lucro e con personalità giuridica di diritto privato che ha lo scopo di attuare la previdenza e l’assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari e superstiti.
Sono iscritti obbligatoriamente al Fondo di Previdenza generale E.N.P.A.M. tutti i medici e gli odontoiatri, come conseguenza necessaria ed automatica della loro iscrizione all’Albo Professionale, a prescindere dalla circostanza che vi sia esercizio effettivo della professione o iscrizione presso altri fondi di previdenza parimenti obbligatori.
L'iscrizione avviene direttamente dall'Ordine di appartenenza.
Il primo anno di iscrizione il medico non dovrà versare alcuna quota, salvo che l’ENPAM non provveda ad inserirlo a ruolo poiché iscritto nei primi mesi dell’anno, ma pagherà l'anno successivo anche per l'anno precedente (con decorrenza dal mese successivo a quello di iscrizione all'albo).
Dal secondo anno l'iscritto verserà la quota A ed eventualmente la quota B: la prima deve essere versata da tutti i medici per un importo diverso che varia a seconda dell'età; la seconda, invece che varia secondo il reddito prodotto nell'anno precedente.
QUOTA A
La quota A è composta dal contributo di maternità, adozione e aborto, che tutti gli iscritti sono tenuti a versare, e dai contributi ordinari, che variano in relazione all'età.
Per farvi un esempio gli importi relativi per l’anno 2015 ai contributi ordinari erano:
▪ € 209,73 annui fino a 30 anni di età;
▪ € 407,10 annui dal compimento dei 30 fino ai 35 anni di età;
▪ € 763,96 annui dal compimento dei 35 fino ai 40 anni di età;
▪ € 1410,90 annui dal compimento dei 40 fino al raggiungimento del requisito anagrafico pro tempore vigente indicato nella Tabella B allegata al Regolamento del Fondo (66 anni per il 2014), ovvero fino al compimento dei 65 anni in caso di esercizio dell’opzione per il calcolo della pensione con il sistema contributivo 8 art.18, comma 1 bis);
▪ € 763,96 annui per tutti gli iscritti ultraquarantenni ammessi a contribuzione ridotta.
A cui andavano aggiunti circa € 44 di contributo di maternità, adozione e aborto.
Il pagamento può avvenire a mezzo MAV corrisposto in unica soluzione entro il 30 aprile, oppure in quattro rate con scadenza 30 aprile, 30 giugno, 30 settembre e 30 novembre.
Fra le diverse modalità di versamento vi è la domiciliazione bancaria con adesione entro il 31 maggio dell’anno di riferimento del contributo.
I contributi fissi sono interamente deducibili dall’imponibile IRPEF.
Gli iscritti di età inferiore a 40 anni a contribuzione ridotta possono chiedere di essere ammessi a contribuire nella misura intera. Tale opzione è irrevocabile.
QUOTA B
Reddito libero professionale netto, prodotto nell’anno precedente, se superiore al valore soglia indicato per quell'anno ed età.
Non contribuiscono al raggiungimento della soglia le voci connesse ad altra forma di previdenza obbligatoria come i redditi relativi ad attività di Continuità Assistenziale.
Per fare un esempio i contributi dovuti nell’anno 2015 sui redditi prodotti nell’anno 2014 erano:
▪ 13,50% del reddito professionale netto sino all’importo di € 100.123,27;
▪ 1% sul reddito eccedente tale limite, di cui solo lo 0,50% pensionabile.
I medici iscritti al corso di formazione in Medicina Generale possono decidere di aderire alla contribuzione agevolata del 2%. L’istanza di ammissione alla contribuzione ridotta deve essere formalizzata entro il 31.
L’importo del contributo è calcolato dall’E.N.P.A.M. sulla base dei dati indicati nel Modello D, che deve essere inviato alla Fondazione, anche per via telematica, entro il 31 luglio.
Il contributo deve essere versato mediante bollettino MAV precompilato, inviato dalla Banca Popolare di Sondrio, cassiere dell’Ente, a tutti gli iscritti tenuti al versamento e pagabile presso qualsiasi Istituto di Credito o Ufficio Postale, entro il 31 ottobre.
È anche prevista la possibilità di effettuare il pagamento mediante addebito diretto su conto corrente. In tal caso l’iscritto può optare per una delle seguenti forme di versamento: unica soluzione (31 ottobre); due rate (31 ottobre, 31 dicembre); cinque rate (31 ottobre, 31 dicembre, 28 febbraio, 30 aprile e 30 giugno).
I contributi proporzionali al reddito sono interamente deducibili dall’imponibile IRPEF.
L’iscritto che contribuisce in misura ridotta può chiedere, entro il suddetto termine, di versare il contributo in misura intera, l’opzione è irrevocabile.
Indennità di maternità, adozione e affidamento a scopo di adozione
Può essere richiesta in caso di nascita di un figlio, adozione o affidamento a scopo di adozione da parte di Sanitarie libere professioniste in costanza di iscrizione all’Albo professionale.
La domanda deve essere presentata a partire dal compimento del 6° mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di 180 gg. dal parto (o dell’ingresso in famiglia del bambino).
L’indennità copre i due mesi precedenti la data dell’evento ed i tre mesi successivi alla stessa.
Esclusivamente in caso di adozione internazionale di minore, che abbia già compiuto i 6 anni di età e fino a 18 anni, l’indennità è riconosciuta in misura pari ai tre mesi successivi all’ingresso del minore in famiglia.
L’indennità è pari all’80% di cinque dodicesimi del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo nel secondo anno precedente a quello dell’evento. L’indennità -- come sopra determinata -- non può essere inferiore a 5 mensilità di retribuzione calcolata nella misura dell’80% del salario minimo giornaliero e non può essere superiore a 5 volte l’importo minimo che, per il 2015, era pari ad € 4.963,92.
Indennità di aborto
Può essere richiesta in caso di Aborto spontaneo o terapeutico verificatosi non prima del 3° mese di gravidanza, relativo a Sanitarie libero professioniste. La domanda deve essere presentata entro 180 gg. dalla data dell’aborto stesso.
L’indennità viene erogata per una sola mensilità ed è pari all’80% di una mensilità del solo reddito
professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo nel secondo anno precedente a quello dell’evento.
L’indennità non può essere inferiore a 1 mensilità di retribuzione calcolata nella misura dell’80% del salario minimo giornaliero.
In caso di aborto dopo il 6° mese di gravidanza, all’iscritta spetta l’intera indennità prevista per i casi di maternità, adozione e affidamento a scopo di adozione.
4) ECM
Ogni medico è obbligato ad aggiornarsi nel corso della propria carriera partecipando a corsi di formazione sia frontali sia online. Tale obbligo decorre dal 1 gennaio successivo all’iscrizione all’albo. Ogni corso di formazione accreditato mette a disposizione, una volta superato, un certo numero di crediti detti ECM. L’ obbligo formativo è di 150 crediti formativi in un triennio. Esistono alcune situazioni che comportano l’esonero dall’obbligo formativo come la partecipazione a scuole di specializzazione o al corso di medicina generale; in tali casi l’esenzione è per tutti gli anni della durata dei corsi. Altri motivi di esonero sono quelli che comportano la temporanea sospensione dell’attività medica, ad esempio: maternità, svolgimento di cariche pubbliche elettive, gravi patologie, ecc.; in tutti questi casi l’esonero equivale a 4 crediti ECM per ogni mese comprovato di non svolgimento della professione. Attualmente (dicembre 2015) non sono previste specifiche sanzioni per chi non rispetta tale obbligo ma sempre più spesso enti, privati e pubblici, ne richiedono il rispetto prima di procedere all’assunzione, inoltre in caso di contenzioso per dolo su di un paziente il giudice potrebbe tenere presente il regolare aggiornamento del medico. Ognuno può consultare i crediti che ha accumulato e l’esoneri a cui ha diritto iscrivendosi al sito del Cogeaps (http://www.cogeaps.it/) il quale da circa un anno è l’unico ente ufficiale designato alla gestione e verifica della formazione dei liberi professionisti, mentre prima tale ruolo veniva ricoperto dai vari ordini provinciali.
5) PARTIVA IVA
Attività libero--professionale
Nel caso in cui vogliate svolgere attività libero professionale sarà obbligatorio aprire la partita iva. Infatti per l’amministrazione finanziaria la semplice iscrizione a un albo professionale, indipendentemente dalla frequenza delle prestazioni rese, costituisce «idoneo presupposto per considerare il soggetto come esercente attività di carattere abituale», escludendolo quindi da “attività occasionale”.
All'apertura della Partita Iva sarà possibile scegliere di aderire al regime forfettario secondo il disegno di legge Stabilità del 2016.
Per farvi ingresso e rimanervi è importante avere requisiti precisi. I professionisti possono farvi ingresso se nell’anno precedente hanno conseguito ricavi per un importo non superiore al limite di 30mila euro. La spesa in un anno per dipendenti e collaboratori non può superare i 5.000 euro lordi. Per entrare nel regime (e rimanerci), inoltre, bisogna non oltrepassare la soglia relativa all’acquisto di beni strumentali, fissata in 20.000 euro in un anno (non rientrano nel computo i beni immobili utilizzati per la professione).
Per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro anni successivi l’imposta sostitutiva sarà del 5 per cento.
Poi al reddito verrà applicata l’imposta al 15 per cento. Per il calcolo dell’imponibile non è permesso, però, detrarre alcuna spesa sostenuta per l’esercizio della professione. Rimane comunque l’esonero dal versamento dell’IVA. Ricavi e compensi, inoltre, continuano a non essere assoggettati a ritenuta d’acconto. Si è esclusi anche dagli studi di settore e dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili. Restano gli obblighi di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti.
Affinché l’agevolazione sia applicabile devono, però, essere rispettate tre condizioni. Primo: la nuova attività non deve essere il proseguimento di un lavoro precedentemente svolto in qualità di dipendente. Inoltre non bisogna aver esercitato nei tre anni precedenti attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare. Infine, se si prosegue un’attività prima svolta da un altro soggetto, i ricavi e i compensi da questi realizzati, non devono aver superato il limite di reddito stabilito dalla legge, che per i professionisti è fissato a 30.000 euro.
Non c’è un limite temporale per la permanenza nel regime, si esce con la perdita dei requisiti di accesso. Se viene meno uno dei requisiti necessari per l’accesso (e per la permanenza) nel regime forfettario, le agevolazioni cessano di avere efficacia, ma non subito. Si uscirà dal regime agevolato nell’anno successivo. Dunque se si perdono i requisiti nel corso del 2016 si uscirà dal regime nel 2017.
In fattura andrà sempre inserita una dichiarazione in cui si specifica che il proprio reddito è soggetto ad imposta sostitutiva.
Resta quanto aveva fissato la legge di Stabilità 2015. La manovra del 2015 aveva stabilito che chi era già nel regime fiscale di vantaggio (decreto--legge 6 luglio 2011, n. 98) potesse continuare ad avvalersene fino al completamento del quinquennio agevolato o comunque fino al compimento del 35esimo anno di età.
Si ricorda inoltre che L’articolo 3, comma 3 del D. Lgs. 175/2014 indica che le informazioni concernenti le spese sanitarie sostenute dai cittadini debbano essere trasmesse telematicamente al Sistema Tessera Sanitaria dalle strutture sanitarie accreditate e dagli iscritti all’albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.
6) PEC
La posta elettronica certificata è obbligatoria ai sensi della Legge 2/2009 per qualunque medico. Essa è l’equivalente di una raccomandata elettronica con ricevuta di ritorno. Con questo strumento sono stati semplificati i rapporti fra i professionisti e la Pubblica Amministrazione, riducendone tempi e costi. I professionisti possono gestire le comunicazioni ufficiali con gli Enti di previdenza e, in generale, con la PA centrale (indagini finanziarie con il fisco, concorsi ecc.) e con gli Enti pubblici locali. Tra le possibilità offerte: inviare e ricevere contratti e fatture; sostituire le raccomandate A/R e tutti quei documenti che possono essere utilizzati in via legale, ad esempio lettere di sollecito crediti e lettere di diffida. L’ordine dei medici di Lucca ciclicamente sottoscrive accordi con vari provider al fine di far ottenere caselle di posta gratuite o a prezzi scontati ai propri iscritti: contattare la segreteria per informazioni.
7) CERTIFICATO MALATTIA (astensione da lavoro INPS)
A partire dal 1 Febbraio 2011, a seguito il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.150, in attuazione della Legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazione, è stato introdotta la “trasmissione telematica” delle certificazioni di malattia.
Tutti i medici quindi, sia essi medici di medicina generale, di continuità assistenziale, ospedalieri o liberi professionisti, sono obbligati ad effettuare l'invio telematico dei certificati di malattia all'INPS, attraverso il Sistema di Accoglienza Centrale (SAC) curato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Inviare i certificati di astensione dal lavoro è semplice, basta collegarsi al sito www.sistemats.it, accedere con le proprie credenziali e dal menu di “accesso utente” una volta entrati sarà possibile inviare i certificati di malattia ma non solo, anche controllare le esenzioni da reddito degli assistiti, gestire prescrizioni e ricetta dematerializzata e da fine anno 2015 erogare (reso obbligatorio da quest’anno) le ricevute per le spese sanitarie degli assistiti, in modo che tali spese risultino poi nel 730 precompilato del paziente.
Per richiedere le credenziali d’accesso basta rivolgersi direttamente alla Segreteria dell’Ordine dei Medici di appartenenza e loro provvederanno a fare la domanda.
8) INAIL
Le certificazioni INAIL, riguardano gli Infortuni sul Lavoro, siano essi certificati di apertura d’infortunio, continuazioni, definitivi o di riammissione in temporanea e le Malattie Professionali tabellate e non tabellate.
Per il certificato di Infortunio sul Lavoro basta essere in possesso o scaricare dal sito INAIL il modulo SS1, compilarlo nelle sue parti dedicate al medico e poi consegnarlo al paziente specificando bene che la copia A è per l’assicurato, la copia B deve essere inviata o recapitata all’INAIL e la copia C consegnata al datore di lavoro.
Un’altra procedura, oltre all’uso della modulistica cartacea, è di collegarsi al sito www.inail.it accedere tramite le credenziali personali all’area Servizi Online, nel menù utilizza sotto la voce prestazioni selezionare Certificati Medici Inf. e da qui procedere alla compilazione della modulistica (simile al cartaceo SS1) ed una volta compilato inviarlo per via telematica all’INAIL; ricordandosi poi di stampare copia per l’assicurato, per il medico e per il datore di lavoro.
Per ricevere le credenziali personali da riportare sul modulo SS1 o per accedere all’area servizi online basta recarsi all’ufficio territoriale INAIL della propria Provincia e lì richiedere le credenziali personalmente, oppure rivolgersi ai suddetti uffici tramite posta elettronica.
Per i certificati di Malattie Professionali, è prevista la compilazione del modulo 5 SS bis, anch’esso disponibile presso le sedi INAIL o scaricabile dal sito internet. Per la corretta compilazione del modulo servono tutti i dati del paziente inerenti le attività lavorative svolte in quali periodi e i datori di lavoro, specificando rischi, esposizioni, agenti patogeni, attività e mansioni svolte.
9) INPS
La certificazione INPS, riguarda cose ben diverse dall’invio telematico dei certificati di astensione dal lavoro per malattia, differiscono anche il sito internet e le credenziali di accesso.
Per certificati INPS s’intendono le richieste di accertamento e riconoscimento invalidità civile previdenziale; tali certificazioni vanno fatte dal sito ww.inps.it accedendo tramite credenziali personali che possono essere richieste direttamente agli uffici territoriali INPS oppure ottenute iscrivendosi sul sito stesso.
10) CONTINUITÀ ASSISTENZIALE (ex Guardia Medica)
La Continuità Assistenziale o ex Guardia Medica è un servizio che le Asl istituiscono per garantire la copertura assistenziale della Medicina Generale nelle notti e nei giorni festivi e prefestivi. Il servizio è di solito garantito da medici titolari di contratto di C.A. ma spesso può capitare che in determinati periodi dell’anno possa esserci carenza di personale medico, e per sopperire a tali mancanze le Asl stesse istituiscono delle graduatorie per medici sostituti, che possono poi essere contattati in caso di necessità secondo graduatoria.
I medici che desiderano inserirsi nelle graduatorie per sostituti di Continuità Assistenziale devono presentare domanda presso le Asl in quei periodi dell’anno in cui vengono aperti i bandi per gli incarichi di sostituzione. Per iscriversi ai bandi il medico deve essere, laureato, abilitato, iscritto all’Ordine dei Medici ed all’Enpam e in possesso di Codice Regionale.
Possono iscriversi ai bandi i medici iscritti alla Graduatoria Regionale della Medicina Generale, medici in possesso dell’attestato di Formazione Specifica in Medicina Generale, medici iscritti al Corso di Formazione Specifica di Medicina Generale, medici iscritti a Corsi di Specializzazione e medici non iscritti a Corsi di Formazione e non in possesso dell’attestato di Formazione in Medicina Generale.
11) CONCORSI
Con la sola laurea in Medicina e Chirurgia (e abilitazione alla professione!) le possibilità di lavoro sono piuttosto limitate (sostituzioni MMG e Continuità Assistenziale) per cui la strada da intraprendere, dopo i sei anni di corso di laurea, è quella di una scuola di specializzazione. Per accedere a qualunque formazione post laurea è necessario superare un concorso, che sia quello per l’ingresso alle scuole di specializzazione (SSM) o quello per accedere al Corso di Formazione in medicina generale (CFMMG).
Entrambi i concorsi si svolgono con cadenza annuale. Il concorso per le SSM non ha una data fissa e prestabilita ma ogni anno viene sancita dopo l’uscita del bando ministeriale, mentre solitamente il concorso per CFMMG si svolge ogni anno a metà settembre.
Di seguito un breve riassunto delle due tipologie di concorso e di formazione.
SSM
Durata delle SSM: da 4 a 5 anni
Borsa di studio: in media 1600 euro mensili
Concorso a livello nazionale
CONCORSO SMM
Periodo: da aprile a ottobre (media degli ultimi 10 anni)
Sede del concorso: Firenze, Pisa o Siena (se residenti in Toscana) con distribuzione nelle tre sedi, in base all’anno di nascita.
Tipologia: quiz a scelta multipla
Durata del concorso: da 2 a 4 giorni
Preparazione: argomenti dei sei anni del CdL in Medicina e Chirurgia
Graduatoria: nazionale
Possibilità di scegliere 3 scuole diverse
Possibilità di concorrere per tutte le sedi italiane
CFMMG
Durata delle CFMMG: 3 anni
Borsa di studio: in media 850 euro mensili
Concorso a livello regionale
CONCORSO CFMG
Periodo: metà settembre
Sede del concorso: Firenze
Tipologia: quiz a scelta multipla
Durata del concorso: 1 giorno (120 minuti)
Preparazione: argomenti degli ultimi tre anni CdL in medicina e chirurgia e linee guida aggiornate
Graduatoria: regionale
Possibilità di concorrere per le tre sedi toscane (in media 78-80 posti ogni anno in tutta la Toscana, distribuiti fra le tre sedi: Pisa, Firenze e Siena)
12) CONTATTI
Per contattare la Commissione Giovani per porre domande e proposte potete scrivere una email al seguente indirizzo di posta elettronica