Per rimanere nell'elenco nazionale dei Medici Competenti occorre che l'interessato ne abbia realizzati il 70% nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”.
Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 all’art. 38, comma 3, per poter continuare ad esercitare l’attività di medico competete occorre che i medici, iscritti nell’elenco nazionale dei medici competenti, abbiano maturato il fabbisogno formativo ECM, di cui almeno il 70% nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro” e che, come stabilito dall’art. 2 del Decreto ministeriale 4 marzo 2009, gli stessi, a conferma del possesso di tale requisito, provvedano a trasmettere all’Ufficio 4 della Direzione generale, l’autocertificazione attestante l’avvenuto completamento del percorso formativo specificando il triennio di riferimento.
L’autocertificazione dovrà essere munita di data e firma, corredata da un documento valido di riconoscimento ed eventuale estratto degli ECM del Co.Ge.A.P.S., da inviarsi in formato pdf, all'indirizzo PEC: