Gli allievi dei corsi post-laurea svolti tra 1983 e 1991, allora privati del diritto a percepire la borsa di studio, non possono ricorrere all’infinito contro lo stato italiano.
La Suprema Corte ha affermato che sostenere che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione d’una direttiva comunitaria non decorre, qualifica la lite temeraria.