ll decreto attuativo della Legge Gelli-Bianco del febbraio 2024 conferma che se il professionista sanitario non avrà raccolto almeno il 70% del fabbisogno triennale di crediti ECM, potrà vedersi negata la copertura assicurativa rimanendone scoperto in caso di contenzioso (dal 2026 con riferimento al triennio 2023-2025).

Ricordiamo che il sistema di Educazione continua in medicina (ECM)  è obbligatorio ed è esteso a tutte le professioni sanitarie.

L'obbligo di acquisizione dei crediti ECM decorre dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all'Ordine professionale

Soggetti all’obbligo di Educazione Continua in Medicina sono tutti i professionisti sanitari che direttamente operano nell’ambito della tutela della salute individuale e collettiva, indipendentemente dalle modalità di esercizio dell’attività, compresi quindi i liberi professionisti.

Il sistema ECM è strutturato in trienni (adesso è in vigore il triennio 2023/2025) è possibile acquisire i crediti formativi E.C.M. in maniera flessibile, ovvero senza alcun limite massimo o minimo per singolo anno.

Attraverso il COGEAPS è possibile prendere visione del  proprio fabbisogno formativo ECM individuale.