La Commissione nazionale Ecm ha deciso di prorogare il triennio di un anno, consentendo l’acquisizione dei crediti formativi fino al 31 dicembre 2020.
Un altro anno di tempo per mettersi in regola con l’obbligo dell’aggiornamento continuo, quindi, che tuttavia non fa slittare l’inizio del triennio 2020-2022: dal 1 gennaio è comunque cominciato il nuovo periodo formativo, per il quale è previsto un obbligo pari a 150 crediti Ecm da acquisire tramite la frequenza di convegni, congressi e corsi, siano essi residenziali o a distanza (Fad).
I MOTIVI DELLA PROROGA
La principale motivazione che ha spinto la Commissione a spostare la fine del triennio è il sovraccarico di richieste arrivate al Co.Ge.A.P.S. (il Consorzio che gestisce le posizioni anagrafiche dei crediti Ecm) a causa dell’iscrizione al portale degli oltre 200mila nuovi professionisti sanitari riconosciuti dalla legge 3/2018. Richieste tanto numerose da provocare l’allungamento delle tempistiche di aggiornamento dello status formativo dei professionisti.
A causa di queste difficoltà, allora, è risultato impossibile far coincidere la scadenza formale del triennio formativo prevista per il 31 dicembre 2019 con «l’effettiva presenza in banca dati di tutti i dati effettivamente maturati dai professionisti». La Commissione ha quindi concesso un anno di tempo al Co.Ge.A.P.S., che nel frattempo costituirà un team operativo specializzato, per registrare tutti i crediti maturati dai professionisti.
NIENTE RIDUZIONI PER CHI SI AVVALE DELLA PROROGA
I professionisti non in regola con l’obbligo formativo hanno quindi un anno di tempo per recuperare i crediti mancanti. Ma a coloro che approfitteranno della proroga «non si applicano le riduzioni previste dal Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario al paragrafo 1.1, punti 1 e 2».
Le riduzioni citate nella delibera prevedono uno sconto pari a 30 crediti per i professionisti che nel triennio 2014-2016 avevano maturato tra i 121 e i 150 crediti e pari a 15 crediti per coloro che ne avevano maturati tra 80 e 120.
In poche parole, ad un professionista che nel triennio 2014-2016 ha acquisito 100 crediti, nel triennio 2017-2019 sarebbero stati sufficienti 135 crediti (al netto di ulteriori riduzioni) per essere in regola con l’obbligo. Se, tuttavia, al 31 dicembre 2019 ha acquisito meno di 135 crediti, ha ora un anno di tempo per raggiungere non più un totale di 135 crediti, ma di 150. Perde quindi il ‘premio’ ottenuto per aver acquisito un numero considerevole di crediti nel triennio precedente.
IL TRIENNIO 2020-2022
Va inoltre ricordato che il 1 gennaio è comunque iniziato il triennio 2020-2022, durante il quale andranno acquisiti 150 crediti – «fatte salve le decisioni della Commissione nazionale in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni» – distinti da quelli utilizzati per completare l’obbligo del triennio scorso. In questo anno, allora, si chiede ai professionisti di sanare la propria posizione formativa degli anni precedenti ma anche di iniziare a pensare al nuovo periodo formativo. Sarà quindi il professionista a decidere se destinare i crediti acquisiti nel corso di quest’anno ai trienni precedenti o al 2020-2022, spostandoli sul portale del Co.Ge.A.P.S.