Si comunica che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge cd “Rilancio” che proroga quanto stabilito dall’articolo 26, comma 2, del Decreto-legge cd “Cura Italia” al 31 luglio 2020.
Il nuovo testo dell’articolo 26, comma 2, del Decreto-legge n. 18/2020 è pertanto così modificato:


“Fino al 31 luglio 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 87, comma 1, primo periodo, del presente decreto ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi”.

Ricordiamo i contenuti dell’articolo. L’articolo 26, comma 2, introduce la possibilità che anche il medico di assistenza primaria prescriva il periodo di assenza dal servizio del cittadino nelle specifiche condizioni di rischio descritte dalla legge per prevenire l’esposizione al contagio mediante l’utilizzo di procedure ordinariamente previste per la certificazione di malattia.
I cittadini a rischio che possono usufruire di tale prescrizione sono esclusivamente:
1) i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Sono pertanto soggetti che hanno già ottenuto il riconoscimento dello stato di handicap grave previsto dalla legge n. 104/1992.
2) i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992. Si tratta dei soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dello stato di handicap previsto dalla Legge n. 104/1992 senza connotazione di gravità ma nel cui verbale, oppure in altra certificazione medico legale in loro possesso, è riportata la condizione di immunodepressione o di patologia oncologica o relativa terapia salvavita che determina una condizione di rischio. Il Medico di Assistenza Primaria che ha in carico un paziente rientrante nelle casistiche elencate e che dispone di documentazione attestante la condizione di rischio (riassumendo: Legge n. 104/1992 con riconoscimento di handicap grave oppure Legge n.104/1990 senza connotazione di gravità ma con condizione di immunodepressione o di patologia oncologica o di relativa terapia salvavita riportata nel verbale o in certificazione medico legale) può emettere certificazione INPS purché inserisca nella stessa gli estremi della pregressa documentazione medico-legale che permettano a chi riceve il certificato di verificare il possesso dei prerequisiti necessari.

In particolare, suggeriamo al Medico di Assistenza Primaria di inserire nel certificato in questione la seguente dicitura: Certificazione soggetta a verifica da parte dell’Ente competente e rilasciata dal Medico di assistenza primaria sulla base del …………. prot. n. …………. rilasciato in data …………. (indicare la documentazione che attesta il riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o la certificazione dei competenti organi medico-legali ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, che attesta una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita).

Si evidenzia che nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi.

Si suggerisce inoltre di trattenere copia della documentazione relativa alla legge 104 e della certificazione medico legalenei casi previsti.

Si raccomanda, infine, di ricordare al lavoratore che, trattandosi di certificazione equiparata al ricovero ospedaliero, costituisce reato l’allontanamento dal domicilio per tutto l’arco temporale ricompreso nella certificazione.