Si pubblica l'interpretazione INPS riguardante la cessazione della possibilità, da parte del medico di Medicina Generale che ha in carico il paziente cosiddetto "fragile", di rilasciare certificati di astensione dall'attività lavorativa.
E' entrato in vigore il 30 luglio 2020 il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 che, in conseguenza alla proroga dello stato di emergenza deliberata dal Consiglio dei Ministri, estende dal 31 luglio al 15 ottobre 2020 diverse disposizioni.
La scadenza delle disposizioni legislative diverse da quelle esplicitamente individuate dal decreto legge n. 83, connesse o correlate alla cessazione dello stato di emergenza, resta riferita al 31 luglio 2020.
Tra queste, si sottolinea la disposizione prevista dall’art. 26, comma 2, del Decreto-legge cd “Cura Italia”, prorogata fino al 31 luglio dall’art. 74 del Decreto-legge cd “Rilancio” del 19 maggio 2020.
Tale articolo aveva previsto che per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art.3, co.3, L. 104/1992), nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio era equiparato al ricovero ospedaliero ed era prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente.
L'agevolazione è cessata il 31 luglio, nonostante la proroga dello stato di emergenza Covid-19 al 15 ottobre.
Leggi il messaggio INPS.