Segnalazione Certificata di Inizio Attività: obbligo anche per chi ha già presentato la documentazione. Gli studi già in attività, che fino ad ora non avevano l'obbligo di presentare la SCIA, hanno tempo per adeguarsi alla norma fino al 2 novembre 2021 (nuova proroga).
Chiarimenti della Regione Toscana per i Medici di Medicina Generale che fanno attività libero professionale.
Chiarimento su obblighi MMG e PLS in merito a Regolamento Regione Toscana 90/R/2020
Premesso che il Medico di Medicina Generale può ai sensi dell'Accordo collettivo nazionale art.58 svolgere attività libero professione in due modalità:
"a) strutturata, quella espletata in forma organizzata e continuativa al di fuori degli orari di studio dedicati all’attività convenzionale che comporta un impegno orario settimanale definito;
b) occasionale, quella occasionalmente esercitata in favore del cittadino e su richiesta dello stesso, di norma al di fuori degli orari di apertura dello studio"
che per a l'attività " libera professione strutturata è tenuto a comunicare entro 30 giorni dal suo avvio le seguenti modalità di esercizio dell’attività libero
professionale:
a) la data di avvio;
b) l’ubicazione dello studio professionale e/o l’azienda presso la quale è espletata l’attività di medico del lavoro o equiparata;
c) i giorni e gli orari di attività;
d) le prestazioni di cui al comma 9 che intende espletare;
e) la dichiarazione che l’attività svolta in regime libero-professionale non comporta
pregiudizio allo svolgimento degli obblighi convenzionali."
che lo svolgimento di attività libero professionale strutturata può essere svolta dal MMG fino ad un massimo di 5 ore settimanali senza modificazione del massimale dei pazienti assegnati
che l'attività libero professionale occasionale "svolta dal medico convenzionato di assistenza primaria non può essere valutata in alcun modo ai fini della limitazione del massimale" e che il medico non è tenuto a comunicare lo svolgimento della stessa.
Premesso in oltre che sempre ai sensi dell'Accordo collettivo nazionale art.58 comma 9"possono svolgere attività di libera professione strutturata nei confronti dei propri assistiti per le categorie di prestazioni di seguito specificate:
a) prestazioni non comprese nei compiti e nelle attività previsti dagli artt. 29 e 45, del presente accordo;
b) prestazioni professionali, anche comportanti l’impiego di supporti tecnologici e strumentali, diagnostici e terapeutici, non esplicitamente previste fra le prestazioni aggiuntive di cui all’allegato D o fra quelle retribuite in base a percorsi assistenziali previsti da accordi regionali od aziendali stipulati con i sindacati maggiormente rappresentativi;
c) prestazioni richieste e prestate nelle fasce orarie notturne, prefestive e festive;
d) prestazioni specialistiche inerenti la specializzazione posseduta;
e) prestazioni concernenti discipline cliniche predeterminate dall’interessato e delle quali
l’assistito sia portato preventivamente a conoscenza."
Si precisa che, per quanto attiene la Legge regionale n. 51/09 ed il conseguente Regolamento attuativo, la libera professione ivi disciplinata sia da intendere quella attinente all'attività del Medico di Medicina Generale svolge in modalità strutturata e che quindi viene "espletata in forma organizzata e continuativa al di fuori degli orari di studio dedicati all’attività convenzionale che comporta un impegno orario settimanale definito".
Riassumendo il Medico di Medicina generale è tenuto ad adeguarsi alla Legge regionale n. 51/09 ed il conseguente Regolamento attuativo quando eroga prestazioni libero professionali in modalità strutturata indipendentemente dal monte orario.
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A TUTTI GLI ISCRITTI all’OMCeO di Lucca
Oggetto: NOVITÀ OBBLIGO SCIA/AUTORIZZAZIONE PER STUDI MEDICI/ ODONTOIATRICI CON SCADENZA ADEGUAMENTO 30 SETTEMBRE 2021
Il nuovo Regolamento della Regione Toscana n. 90/R/2020 in materia di autorizzazioni e accreditamento delle strutture sanitarie e degli studi professionali prevede importanti novità anche per gli studi medici che effettuano attività diagnostica non invasiva (visite).
Infatti l'art. 19 del nuovo Regolamento prevede che sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) semplificata gli studi medici che erogano visite o diagnostica strumentale non invasiva complementare all'attività clinica.
Vengono normati gli studi associati e le società tra professionisti (STP)che sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o ad autorizzazione qualora chiedano l’accreditamento istituzionale.
Si ricorda che i Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta non hanno alcun obbligo, a meno che eroghino attività libero professionale specialistica; nel qual caso sono soggetti a SCIA.
Tutti gli studi o strutture che sono già in possesso di Scia o Autorizzazione, dovranno, entro il termine di adeguamento al nuovo regolamento (30 settembre 2021), presentare tramite il portale Star del comune presso cui ha sede lo studio o la struttura, il modello relativo all’ADEGUAMENTO AI NUOVI REQUISITI del Dpgr n. 90/R del 16 settembre 2020 (MODELLO 8 – Per poter compilare il modello 8 è necessario autenticarsi sul portale STAR e selezionare il proprio comune di residenza seguire i passaggi fino alla conclusione della procedura).
Gli studi medici che erogano visite o diagnostica strumentale non invasiva complementare all'attività clinica non dovranno presentare la modulistica di adeguamento dei requisiti, ma dovranno presentare entro il 30 settembre 2021 la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA SEMPLIFICATA) al comune dove ha sede lo studio tramite il portale STAR.
Data la natura dell’adempimento, si consiglia di rivolgersi prima possibile ai propri tecnici di fiducia (Geometri, Ingegneri, Architetti, Periti, ecc.) per acquisire la documentazione necessaria (planimetrie catastali asseverate, certificati di agibilità, ecc) e per ulteriori approfondimenti.
Relativamente agli adempimenti a carico delle strutture sanitarie private (Art.7) il legale rappresentante, in virtù del nuovo testo coordinato del Regolamento 17 novembre 2016, n. 79/R consultabile al seguente link: http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:regolamento.giunta:2016-11-17;79/R&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0,
è tenuto a comunicare, oltre alle comunicazioni già previste dal previgente articolo entro il termine del 30 settembre,
a) le sostituzioni e le integrazioni del personale medico e non medico, operante nella struttura, con l'indicazione del contratto collettivo di lavoro applicato (art 7 – comma 1, lettera c);
b) tutte le variazioni e trasformazioni intervenute nella natura giuridica della società che comportano un subentro (art 7 – comma 1, lettera e).
c) le variazioni per le tipologie di test genetici che la struttura intende erogare (art7. – comma 1, lettera i bis);
d) l'orario di apertura della struttura (art7 – comma 1, lettera i ter).
e) trasmettere il contratto di lavoro del direttore sanitario (art 7 – comma 2, lettera b bis).
In ottemperanza alla Legge 4 agosto 2017 n. 124 il regolamento, all’articolo 8 comma 4 bis, dispone che le strutture sanitarie polispecialistiche qualora abbiano un ambulatorio odontoiatrico, ove il direttore sanitario non sia dotato dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività di odontoiatria, esse debbano dotarsi di un direttore sanitario che sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e che tale funzione possa essere svolta in una sola struttura.”
L’articolo 9 prevede che l’impegno orario del direttore sanitario o tecnico presso le strutture sanitarie private ambulatoriali è garantita in base al volume dell'attività svolta e comunque per almeno il 30 per cento delle ore di attività assicurate complessivamente dalla struttura, anche su più sedi, e per almeno il 50 per cento per le altre, quali la chirurgia ambulatoriale e l’odontoiatria.
Durante l’orario riservato all’attività di direzione sanitaria, il direttore sanitario non può svolgere altra attività professionale all’interno della struttura.
Nelle Strutture Plurispecialistiche la funzione di direttore è incompatibile con la qualità di proprietario, comproprietario, socio o azionista della società che gestisce la struttura sanitaria.
Maggiori informazioni sul nuovo Regolamento sono disponibili sul sito della Regione Toscana: https://www.regione.toscana.it/-/autorizzazione-e-accreditamento-1 e, al paragrafo denominato "Presentazione delle domande" è disponibile il collegamento alla piattaforma telematica STAR (www.suap.toscana.it/star) tramite la quale è possibile presentare la SCIA agli sportelli SUAP (sportelli attività produttive) dei Comuni della Toscana.
L'accesso a tale piattaforma è subordinato al possesso dello SPID o della CNS (Tessera Sanitaria attivata). In mancanza, è possibile avvalersi di un intermediario abilitato (commercialista, geometra, ingegnere, architetto, perito, ecc.).
Sul portale è disponibile il manuale d'uso con istruzioni in merito alla procedura telematica di trasmissione della SCIA:
http://www.suap.toscana.it/documents/19/0/Manuale+STAR/3161a112-520a-4902-be45-b837430acd9b
Gli studi già in attività, che fino ad ora non avevano l'obbligo di presentare la SCIA, hanno tempo per adeguarsi alla norma fino al 30 settembre 2021.
Oneri per la presentazione pratica scia/ autorizzazione
Per l’adeguamento dei requisiti degli studi o delle strutture che sono già in possesso di Scia/Autorizzazione (Modello 8 Star) non devono essere corrisposti oneri alla Regione Toscana.
Per le nuove scia semplificate previste dal nuovo regolamento, come per tutti gli studi o strutture nuove o che effettuano delle modifiche all'autorizzazione, dovranno invece essere versati gli oneri come previsti dall'allegato A della Delibera n.670 del 18-06-2018.
Per assistenza è possibile contattare il contattare il numero della Regione Toscana 0554384242, oppure scrivere a:
Si allegano inoltre, per consultazione:
1) Lettera informativa della Regione Toscana pervenuta per PEC a tutti gli Ordini;
2) Pagina Web con i collegamenti ai Suap dei Comuni della provincia di Regione Toscana/provincia di Lucca
https://www.suap.toscana.it/sportelli-suap
3) Modulistica Scia (SCIA semplificata, SCIA mod. 4 ecc.) valida per tutti i Comuni accessibili dalla piattaforma STAR – NB: si sconsiglia di consultare i modelli pubblicati nei vari siti dei Comuni che potrebbero essere non aggiornati, ricordando che i moduli servono solo per la consultazione, mentre la compilazione degli stessi può avvenire solo digitalmente tramite piattaforma STAR personalmente o tramite intermediario abilitato (commercialista, geometra, ingegnere, architetto, perito, ecc.) in possesso dello SPID o della CNS (Tessera Sanitaria attivata).
4) Liste di valutazione, da allegare alla pratica, consultabili dalla piattaforma STAR (requisiti minimi necessari all’esercizio di un’attività sanitaria, generali, organizzativi, strutturali e tecnologici specifici per prestazioni ambulatoriali)
5) Modulistica comunicazione Direttore Sanitario (assunzione incarico, impegno orario, ecc.), subentro, mantenimento requisiti, sospensione/ripresa attività, ecc.
6) Catalogo delle prestazioni (sostituisce l’elenco delle prestazioni a minore invasività di cui alla normativa precedente)
7) FAQ predisposte
Cordiali saluti.
IL Presidente OMCeO Lucca, Umberto Quiriconi
Il Presidente CAO Lucca, Alessandro Biagioni